Modifiche alle disposizioni riguardanti le societa' estere controllate All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di ((tutti i redditi)) rilevanti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
- b)il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile netto e' calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio ((a meno che non sia revocata)), secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e ((della)) revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e ((per i quali sussistono)) le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»;
- c)al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
- d)al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis». Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Testo vigente dal 2 agosto 2025
