Art. 16-quater — Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari
Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni";
- b)al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalita', anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.";
- c)al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attivita' svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza".
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
