Art. 4-bis — Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali

All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: ", mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda". 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 ha disposto (con l'art. 13, comma 1-bis) che "Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore".

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/2025

    Questione infondata
    15 aprile 2025

    Il pluralismo dell’informazione, valore centrale in un ordinamento democratico, va ricondotto all’art. 21 Cost. e allo stesso carattere democratico della Repubblica. Ciò in quanto l’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime una condizione preliminare (o un presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. (Precedenti: S. 348/1990 - mass. 15888; S. 826/1988 - mass. 11979).Il pluralismo interno indica l’apertura del singolo mezzo d’informazione – pubblico o privato – alle varie voci presenti nella società, quello esterno l’esistenza nel mercato dell’informazione di una pluralità di voci concorrenti. Il pluralismo esterno, in particolare, nel settore radiotelevisivo, richiede la possibilità di ingresso, nell’ambito dell’emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell’emittenza privata – perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio – che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. (Precedenti: S. 420/1994 - mass. 21326; S. 826/1988 - mass. 11979).La tutela del pluralismo esterno sicuramente richiede la creazione di condizioni di libero accesso al mercato, oltre che una regolamentazione atta ad evitare il fenomeno delle concentrazioni. (Precedenti: S. 155/2002 - mass. 26962; S. 112/1993 - mass. 19514; S. 226/1974 - mass. 7419; S. 202/1976 - mass. 8513).Le trasformazioni nel campo dell’informazioni – quali la decentralizzazione della produzione di informazioni; la moltiplicazione, specie in ambito locale, dei siti di informazione; la diffusione dei contenuti prodotti dai media tradizionali; l’accesso della maggior parte delle persone all’informazione attraverso la rete – plasmano l’attuale significato del pluralismo dell’informazione e, conseguentemente, la declinazione delle concrete modalità della sua tutela, che vanno sempre raccordate allo specifico contesto in cui l’informazione si situa. In tale contesto, l’attuale sfida dell’informazione non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima, considerando che la ricchezza di informazioni e di punti di vista alternativi, soprattutto in assenza dei controlli editoriali che caratterizzano l’operato dei media tradizionali, consente sulla rete la diffusione di informazioni false, discorsi d’odio, affermazioni non verificate e opinioni polarizzate. Affinché sia tutelato questo diritto, in un ambiente in cui sono prodotte e distribuite quantità enormi di informazioni, che espongono il cittadino a un vero e proprio sovraccarico mediatico, occorre tutelare e promuovere la qualità della comunicazione, ad esempio dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi.Il rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell’editoria, cosicché la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l’intervento finanziario dello Stato. Se, dunque, il legislatore ha la facoltà di stanziare fondi in favore degli utenti per l’acquisto di strumenti tecnici destinati a favorire il pluralismo informativo, non ha l’obbligo di adottare misure di sostegno in favore delle emittenti televisive sganciate da criteri volti a favorire la qualità dell’informazione. (Precedenti: S. 206/2019 - mass. 42749; S. 151/2005 - mass. 29337).(Nel caso di specie: sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU, dell’art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come conv., e dell’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., che ineriscono alla disciplina dei contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il censurato art. 4-bis, modificando l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 146 del 2017, relativo ai criteri di ammissione alla contribuzione delle emittenti radiofoniche locali, opera una novazione integrale del d.P.R.; il censurato art. 13, comma 1-bis, dal canto suo, dispone che il cennato art. 4-bis si interpreta nel senso che il rinvio integrale al menzionato d.P.R. ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore. La novazione apportata dalla prima delle norme censurate si ricava dal dato testuale, ed ha il fine di evitare un “ircocervo giuridico”, ossia un testo regolamentare recante, all’interno di una sua disposizione, un “frammento” normativo primario. Quanto all’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., esso contiene una norma di interpretazione autentica, dal momento che risolve il dubbio ingenerato dall’art. 4-bis interpretato, ossia che questo abbia fatto assumere valore e forza di legge da parte delle norme recate dal d.P.R. n. 146 del 2017 tout court e non con riferimento alla sola annualità 2019. Non è pertanto fondata la censura di violazione dell’art. 77 Cost. da parte dell’art. 4-bis, poiché esso, contenuto nel d.l. n. 91 del 2018, come conv., decreto “mille-proroghe”, ha il fine della proroga di un termine e l’estensione di un regime transitorio, per spostare nel tempo un determinato assetto regolatorio, in modo dunque non disomogeneo rispetto alla ratio dominante del decreto-legge in questione; né viola l’art. 77 Cost. l’art. 13, comma 1-bis, che, prendendo posizione sulla natura primaria della fonte che regola un sistema di contribuzione pubblica sulla base di criteri volti a favorire la qualità dell’informazione e la capacità delle imprese del settore di investire anche in nuove tecnologie e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, non può considerarsi del tutto estraneo rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge. Il fatto poi che la novazione della fonte sia avvenuta non già ad opera dell’art. 13, comma 1-bis, ma dell’art. 4-bis, ossia quando la norma regolamentare non era stata ancora annullata in via giurisdizionale dal Consiglio di Stato, non produce alcun contrasto con il giudicato formatosi su tali sentenze di annullamento, cosicché neppure sono violati gli artt. 3, 24, 103, 111, commi primo e secondo, e 113 Cost.; né sussiste la violazione, ad opera di entrambe le disposizioni censurate, degli artt. 3, 111, primo e secondo comma , e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, perché il legislatore, interpretando una norma a oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, avrebbe condizionato i giudizi in corso, sia perché l’art. 4-bis non ha natura retroattiva, sia perché l’art. 13, comma 1-bis impone all’interprete un senso della disposizione interpretata che appare certamente il più plausibile, in un contesto in cui il dubbio interpretativo e la presenza di un quadro giurisprudenziale non definito escludono la sussistenza di un affidamento qualificato delle parti sull’interpretazione contraria a quella prescelta dalla norma interpretativa. Non è fondata neppure la questione sollevata in via subordinata, riferita alla violazione del principio del pluralismo informativo, perché le disposizioni censurate prevedono uno scalino preferenziale a vantaggio dei primi cento classificati, cui viene destinata la quasi totalità della contribuzione. Tale meccanismo si iscrive in (e partecipa di) una complessiva logica, sottesa all’intero corpo regolamentare divenuto fonte primaria in forza della novazione indicata, che non irragionevolmente è volta a tutelare il nuovo volto del pluralismo dell’informazione – caratterizzato non da penuria di emittenti televisive, ma, al contrario, da una loro abbondanza, dovuta non solo alla non particolare onerosità degli investimenti per la loro attivazione, ma anche e soprattutto alla moltitudine dei canali garantita dalla tecnologia digitale –, mirando a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e puntando, piuttosto, al miglioramento della qualità dell’informazione e all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato. Neanche è fondata la questione con riferimento alla dedotta violazione del principio della concorrenza, perché il meccanismo dello scalino preferenziale, di per sé, non incide irragionevolmente su esso, in primo luogo perché, ove il legislatore avesse deciso di attribuire le risorse esclusivamente ai primi cento graduati, ciò avrebbe risposto ad una logica implicita in qualsiasi procedura concorsuale. Infine, non necessariamente le emittenti collocatesi dopo la centesima posizione e a ridosso della medesima sono destinate a beneficiare di un contributo sensibilmente inferiore a quelle che si collocano alla centesima posizione o immediatamente prima). (Precedenti: S. 184/2024 - mass. 46419; S. 146/2024 - mass. 46357; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 22/2012 - mass. 36070).

    Art. 4-bis Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 13 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2018 al 17 dicembre 2023. 165 parole aggiunte.

aggiunto: All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: ", mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 ha disposto (con l'art. 13, comma 1-bis) che "Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91~art4bis · fonte del testo

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