Art. 16 — Proroga di termini in materia di editoria

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo ((, negli anni 2018-2022,)) dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara ((del 2017 e' ripartito)) fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale». Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) di cui al comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. ((4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi")) All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 29 febbraio 2024

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024. 6 parole tolte, 47 parole aggiunte.

… di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivoaggiunto: , negli anni 2018-2022aggiunto: , dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017tolto: , e' ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa … del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero tolto: per gli aggiunto: degli affari esteri e tolto: la aggiunto: della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, … Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero tolto: per gli aggiunto: degli affari esteri e tolto: la aggiunto: della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, … 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. aggiunto: 4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi" All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215~art16 · fonte del testo

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