All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d). In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a valere su di esse. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici gia' maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Testo vigente dal 31 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-26;198~art10 · fonte del testo

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