Art. 3 — Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198
All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ((ivi compreso il rifinanziamento degli interventi)) di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
