Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002. 2 (( Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:

  • a)premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;
  • b)premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;
  • c)premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un premio cosi' determinato:
  • a)imprese di gestione aeroportuale:
  • 1)in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
  • 2)in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;
  • b)esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. 1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente articolo.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 2002, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 2002, n. 100

2

Il D.L. 28 marzo 2002, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 2002, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002"

Testo vigente dal 26 maggio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2002 al 26 maggio 2002. 155 parole tolte, 341 parole aggiunte in 9 capoversi.

… 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002. Per il periodo dal 1 gennaio aggiunto: 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato tolto: italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, aggiunto: garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese aggiunto: commerciali. Le imprese di trasporto aereo tolto: nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale aggiunto: di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:

a) tolto: gestori di linee aeree:

tolto: 1) in caso di copertura di un aggiunto: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni tolto: di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensitolto: : premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dalaggiunto: . Dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per tolto: viaggio aggiunto: volo;

tolto: 2) in caso di copertura di unaggiunto: b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensitolto: :aggiunto: ;

aggiunto: c) premio di 0,tolto: 35aggiunto: 25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per tolto: viaggio;

tolto: 3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo aggiunto: volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensitolto: : premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;aggiunto: . Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un premio cosi' determinato:

tolto: b) gestori di servizi aeroportualiaggiunto: a) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di tolto: totale assenza di assicurazione commerciale aggiunto: assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: caggiunto: b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad … al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001. tolto: Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia aggiunto: I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001 tolto: in misura pari a quanto stabilitoaggiunto: . Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002. tolto: 1-quater aggiunto: E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. 1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tolto: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di tolto: attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi aggiunto: operativita' dell'intervento di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 marzo 2002, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 2002, n. 100

    Il D.L. 28 marzo 2002, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 2002, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002"

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-27;450~art2 · fonte del testo

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