Art. 3 — Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da ((quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da ((25 membri)), di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ((, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici)). Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Testo vigente dal 12 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2002 al 12 aprile 2002. 3 parole tolte, 118 parole aggiunte.

… dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da tolto: tre aggiunto: quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno aggiunto: dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento … Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da tolto: 16 aggiunto: 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, … province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri tolto: eaggiunto: , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale aggiunto: dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitaritolto: , e vigilatrici d'infanziatolto: ."aggiunto: , uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-07;8~art3 · fonte del testo

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