Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
- Art. 1 — Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- Art. 2 — Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento
- Art. 3 — Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
- Art. 4 — Disposizioni in materia di Università
- Art. 5 — Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa
- Art. 6 — Entrata in vigore