Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale ed interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. ((I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede. Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola. I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione)). Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da uni direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con altri tre componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. ((Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali)).

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 792/1988

    Parametro
    7 luglio 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982 n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemaz…

    Art. 31 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1982 al 2 agosto 1984. 34 parole tolte, 78 parole aggiunte.

… docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano tolto: fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione aggiunto: fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essereaggiunto: , di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successivetolto: . aggiunto: nella medesima sede. Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola. I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali tolto: ed aggiunto: od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionaletolto: , e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. … modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituiteaggiunto: . Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari