Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e' sostituito dal seguente: " 2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

  • a)Ministero degli affari esteri;
  • b)Ministero del bilancio e della programmazione economica;
  • c)Ministero del tesoro;
  • d)Ministero della difesa;
  • e)Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • f)Ministero della marina mercantile;
  • g)Ministero delle partecipazioni statali;
  • h)Ministero della sanita';
  • i)Ministero dell'ambiente;
  • l)Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e' sostituito dai seguenti: " 2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da:
  • a)due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
  • c)un esperto designato dal Ministro della sanita';
  • d)un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
  • e)due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
  • f)due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  • g)due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
  • h)un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
  • i)un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS). 2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno".

Testo vigente dal 2 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;380~art3 · fonte del testo

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