Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 297 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.All'articolo 9-bis, comma 1,aggiunto: All'articolo 42 del decreto-legge tolto: n. 52 del 2021, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza». Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 aggiunto: 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 17 giugno aggiunto: 29 luglio 2021, n. tolto: 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, aggiunto: 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
aggiunto: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: tolto: « aggiunto: "Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della … generale dello Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitariatolto: .». All'articolo 42,aggiunto: ";
aggiunto: b) al comma 4, tolto: del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole tolto: «aggiunto: : "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 eurotolto: »aggiunto: " sono inserite le seguenti tolto: «aggiunto: : "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 eurotolto: »aggiunto: ". 2. Alla copertura dell'onere derivante tolto: dai commi 6 e 7 aggiunto: dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del … 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salutetolto: .