Art. 18 — Disposizioni finali
Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. 2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
