Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,)) trova applicazione anche in zona bianca. ((2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso")) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11)).

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 74 parole tolte, 61 parole aggiunte.

… cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, aggiunto: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca. tolto: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: 2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto tolto: nelle aggiunto: in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal … indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, tolto: diversi dai aggiunto: ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodotolto: , e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiusotolto: . L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87aggiunto: " COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221~art4 · fonte del testo

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