Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ((fino al 31 marzo 2022)). Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di ((68,7 milioni di euro per l'anno 2022)). ((2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilita')) Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa ((di cui al secondo periodo)) del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. (( Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorita' agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) ((4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

  • d)quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1))

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 114 parole tolte, 289 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino tolto: alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio aggiunto: al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico … che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di tolto: 39,4 aggiunto: 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. tolto: Con aggiunto: 2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e … con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle qualitolto: , fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale sono svolte da remoto. aggiunto: ricorre la condizione di fragilita' Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, … pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al tolto: primo aggiunto: secondo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle … presente comma, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. tolto: Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 aggiunto: Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, tolto: si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 aggiunto: dando priorita' agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge tolto: 29 novembre 2004 aggiunto: 17 marzo 2020, n. tolto: 282 aggiunto: 18, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 27 dicembre 2004, n. 307. aggiunto: 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

aggiunto: d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221~art17 · fonte del testo

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