Art. 8 — Cooperazione allo sviluppo
E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonche' per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. ((Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza -- WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonche' le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia)). Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e operativita' gia' operanti in loco. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Testo vigente dal 16 luglio 2016
