Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 538, e' inserito il seguente: «Art. 538-bis (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). - 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita' a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.». Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa e' autorizzato, ((per l'esercizio 2016)), a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Testo vigente dal 16 luglio 2016

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2016 al 16 luglio 2016. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa e' autorizzato, tolto: in ciascun esercizio aggiunto: per l'esercizio 2016, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-16;67~art7 · fonte del testo

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