Risarcimento danni da trasfusioni di ((sangue o emoderivati infetti)) Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da ((sangue o)) emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, ((per ciascuno degli anni 2004 e 2005)). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni ((anche sulla base delle conclusioni cui e' pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 141)).

Testo vigente dal 24 giugno 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 535/2025

    9 gennaio 2025

    In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso che configurasse atto formale di transazione, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 3 novembre 2003, il Decreto Direttoriale - Direzione Generale Programmazione Sanitaria del 17 novembre 2003, prot. 9266, attesa la sua natura di atto amministrativo di portata generale, con cui vengono determinati gli importi riconoscibili in sede transattiva in base a determinati parametri, sul presupposto che una effettiva volontà di transigere sia ritualmente manifestata caso per caso).

    Art. 3 · Art. 1965 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 72 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2003 al 24 giugno 2003. 28 parole tolte, 37 parole aggiunte.

aggiunto: Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da aggiunto: sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata … e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per tolto: gli aggiunto: ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello … definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazionitolto: . Qualora si verifichino eccedenze rispetto alle previsioni di spesa, aggiunto: anche sulla base delle conclusioni cui e' pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salutetolto: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno ridefiniti i criteri di stipulazione delle transazioni stesse aggiunto: 13 marzo 2002. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 141.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-04-23;89~art3 · fonte del testo

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