I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanita', entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanita', che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalita' organizzative.18 Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e' tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata. Alla domanda e' allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entita' delle lesioni o dell'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente del soggetto. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche' la data dell'avvenuta infezione da HIV. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e' allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda e' allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche' la data dell'avvenuto decesso. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 7 del presente articolo nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge stessa e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - ad un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

Corte costituzionale

18

La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio - 6 marzo 2023, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 08/03/2023 n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 3, comma 1, [...] nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilita'»".

Testo vigente dal 9 marzo 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 35/2023

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2023

    Ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale, sicché all'intervento non sono legittimati i soggetti che non sono parti del giudizio a quo, né portatori di un interesse differenziato, suscettibile di essere pregiudicato immediatamente e irrimediabilmente dall'esito di tale giudizio. (Precedenti: S. 15/2023; S. 14/2023; S. 263/2022; S. 31/2022).La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (Precedente: S. 15/2023).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dall'Associazione malati emotrasfusi e vaccinati, AMEV, nel giudizio avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992. Con ogni evidenza, l'AMEV, oltre a non essere parte del giudizio a quo, non vanta un interesse differenziato, esposto in modo diretto al relativo esito. Ne è pertinente l'istanza di autorimessione formulata dall'interveniente riguardo all'art. 5 delle Norme integrative, che non viene qui in specifico rilievo).

    Art. 3 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1996

    Ha colpito questo articolo
    18 aprile 1996

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 32 e 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 307 del 1990), gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta, in quanto - posto che la menomazione della salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica fonda il diritto ad un equo indennizzo discendente dall'art. 32 Cost. in collegamento con l'art. 2, tenuto conto che il danno, non derivante da fatto illecito, è stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale - la disposizione impugnata pone(va) una limitazione temporale, equivalente ad una riduzione parziale del danno indennizzabile, che collide sia con la natura del predetto diritto direttamente protetto dalla Costituzione (modellabile equitativamente dal legislatore soltanto circa la misura) sia con la sentenza di incostituzionalità n. 307 del 1990, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica non trova particolari limitazioni di carattere temporale. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 992/1988, 1011/1988, 307/1990, 455/1990 e 258/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 3 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2043 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 226/2000

    Questione infondata
    22 giugno 2000

    Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell'art. 38 della Costituzione - e, in particolare, il diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato per i danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo già stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992 - non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalità; sicché non è dato alla Corte sostituire alle necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminanti, si risolverebbe in un'esorbitanza in un campo che non è il proprio e nel quale trovano comunque applicazione gli strumenti ordinari dell'assistenza sociale, anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui è questione. Ne' è giustificata la pretesa necessaria equiparazione tra coloro che abbiano subito il danno prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come modificato, dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost. - In ordine alla discrezionalità legislativa per l'attuazione del diritto alle provvidenze di carattere assistenziale, v. sentenza n. 372 del 1998.

    Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1997 al 9 marzo 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio - 6 marzo 2023, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 08/03/2023 n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 3, comma 1, [...] nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilita'»".

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;210~art3 · fonte del testo

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