Art. 12 fecondazione assistita — Divieti generali e sanzioni

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Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 5 Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito, altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione puo' essere revocata.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, "nei limiti di cui in motivazione".

Testo in vigore dal 19 giugno 2014 al 3 dicembre 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/2014

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 2014

    Sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere nei giudizi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 3 e 32 Cost., di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Dette Associazioni non hanno la qualità di parte nei giudizi principali e non risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Per l'affermazione che sono ammesse ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 135/2013 e 85/2013. - Per l'affermazione che non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento la circostanza che un soggetto sia parte in giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. le citate decisioni: ordinanza n. 150/2012 e sentenza n. 470/2002.

    Art. 4 fecondazione assistita · Art. 5 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita · Art. 12 fecondazione assistita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/2025

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Como, prima sez. civile, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 cod. civ., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità. Il rimettente censura norme che hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, senza perciò confrontarsi adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia, sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento dei figli e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità. Al contrario, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Dunque, il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.

    Art. 5 fecondazione assistita · Art. 12 fecondazione assistita · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 33/2021

    Questione inammissibile
    9 marzo 2021

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere non vincolante del parere consultivo citato nell'ordinanza di rimessione - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g ), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente, pur richiamando il parere non vincolante reso dalla Corte EDU il 10 aprile 2019 - poi confluito in sue pronunce successive adottate in sede contenziosa - evoca correttamente, quale parametro interposto, l'art. 8 CEDU, sul quale si imperniano le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione.

    Art. 12 fecondazione assistita · Art. 64 Diritto internazionale privato · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 19 giugno 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, "nei limiti di cui in motivazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12 · fonte del testo

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