Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento 1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni puo' disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 489/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    La legittimità costituzionale delle norme (artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988) per cui le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni ne' in caso di proscioglimento, ne', comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, secondo comma, del citato decreto, non è utilmente contestabile in un processo - come nel caso il giudizio 'a quò - in cui il fatto commesso dall'imputato (spaccio in discoteche di pasticche nella convinzione che fossero di "exstasy" ma in realtà contenenti solo un miscuglio di sostanze, come caffeina e testosterone, non classificabili come stupefacenti) dovendo correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile - come ritenuto dal giudice rimettente - ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto di cui all'art. 49, primo comma, cod. pen., nessuna misura di sicurezza - stante il divieto posto dallo stesso art. 49, ultimo comma - potrebbe comunque disporsi. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, legge 16 febbraio 1988, n. 488 - degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, v. S. (di non fondatezza) n. 182/1991. red.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 49 c.p. · Art. 37 Processo penale minorile · Art. 38 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 182/1991

    Questione infondata
    29 aprile 1991

    L'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, riguarda l'applicazione in via definitiva, con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, della misura di sicurezza, e non trova quindi applicazione in un processo il cui oggetto - come nel caso di specie - è l'accertamento della pericolosità del minore al fine dell'applicazione provvisoria della stessa. (Inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).

    Art. 76 cost. · Art. 39 Processo penale minorile · Art. 37 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari