La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non è in contraddizione con la facoltà, invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si è ritenuta l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresì riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché da quella del giudice ordinario di legittimità, è per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialità" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove è ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificità del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalità primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresì a escludere una disparità di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenne, data l'obiettiva diversità delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, già citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonché le massima B e C.. red.: G. Conti
Art. 3 cost. · Art. 25 Processo penale minorile