Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. Leggi il testo vigente →

speciali 1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/2000

    Questione infondata
    12 luglio 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le ordinanze in epigrafe. Così deci…

    Art. 3 cost. · Art. 25 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1995

    Questione infondata
    27 aprile 1995

    La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non è in contraddizione con la facoltà, invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si è ritenuta l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresì riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché da quella del giudice ordinario di legittimità, è per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialità" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove è ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificità del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalità primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresì a escludere una disparità di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenne, data l'obiettiva diversità delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, già citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonché le massima B e C.. red.: G. Conti

    Art. 3 cost. · Art. 25 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari