[1]speciali

[2]1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 17 22 26 28 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. 2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

17

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92

22

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117

26

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

28

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/2000

    Questione infondata
    12 luglio 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le ordinanze in epigrafe. Così deci…

    Art. 3 cost. · Art. 25 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1995

    Questione infondata
    27 aprile 1995

    La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non è in contraddizione con la facoltà, invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si è ritenuta l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresì riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché da quella del giudice ordinario di legittimità, è per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialità" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove è ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificità del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalità primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresì a escludere una disparità di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenne, data l'obiettiva diversità delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, già citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonché le massima B e C.. red.: G. Conti

    Art. 3 cost. · Art. 25 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2025 al 12 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art25 · fonte del testo

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