Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con due

ordinanze emesse il 18 marzo 1999 dal Tribunale per i minorenni di

Palermo, con ordinanza emessa il 13 aprile 1999 dal Tribunale per i

minorenni di Venezia e con due ordinanze emesse il 2 dicembre 1999 e

il 17 febbraio 2000 dal Tribunale per i minorenni di Salerno,

iscritte ai nn. 418, 419 e 446 del registro ordinanze 1999 e ai

nn. 77 e 179 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1999 e nn. 10 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio relativo

alla questione sollevata con ordinanza iscritta al n. 446 del

registro ordinanze del 1999, nonché gli atti di intervento del

Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

uditi l'avvocato Piero Longo per la parte privata costituita e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 aprile 1999 (n. 446 del r.o. del 1999),

il Tribunale per i minorenni di Venezia, richiesto dalle parti di

applicare la pena concordata ex art. 444 del codice di procedura

penale, a seguito di eccezione prospettata in via subordinata dal

pubblico ministero e dalla difesa, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità

dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizione sul processo penale a carico di imputati minorenni),

"nella parte in cui esclude l'applicabilità alla procedura penale

minorile delle disposizioni di cui al titolo II del libro VI del cod.

proc. pen. ordinario (artt. da 444 a 448 c.p.p.) nel caso in cui

l'imputato sia divenuto maggiorenne e non possa godere degli altri

benefici previsti nella procedura penale minorile".

Osserva in punto di rilevanza il Tribunale che l'imputato,

divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, ha precedenti penali

che non gli consentono di ottenere la sospensione condizionale della

pena né il perdono giudiziale, per cui ha interesse ad accedere al

patteggiamento.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva, in

primo luogo, che il raggiungimento della maggiore età esclude che

l'imputato non possieda una adeguata capacità di valutazione e

decisione circa le prospettive che derivano dall'adesione al rito del

patteggiamento; inoltre, che l'adozione del rito da un lato consente

al giudice di valutare la congruità della pena richiesta dalle parti

e la sussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129

cod. proc. pen., dall'altro è in linea con il perseguimento della

massima celerità nei procedimenti penali minorili sottolineata dalle

così dette regole di Pechino (Regole minime per l'amministrazione

della giustizia minorile, Risoluzione 40/33), approvate

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre del 1985,

e dalla Raccomandazione n. (87)20 del Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987. Al contrario, una volta

preclusa l'adozione delle misure speciali riservate al rito minorile,

non potrebbe ritenersi ragionevole la scelta del legislatore che nega

all'imputato, divenuto maggiorenne, di godere del trattamento

previsto dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen., tale da

favorire anche il suo reinserimento sociale.

Ne consegue, secondo il rimettente, che una simile preclusione

normativa viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,

stante il diverso, ingiustificato e deteriore trattamento, rispetto

al normale imputato, riservato al soggetto divenuto maggiorenne che

abbia commesso il reato durante la minore età.

1.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, in base

al rilievo che, seppure sotto diversa angolazione, il giudice a quo

ripropone in sostanza la medesima questione già dichiarata infondata

con la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1995.

1.2. - Si è costituito l'imputato del giudizio a quo chiedendo

la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

impugnata.

Secondo la parte privata, le motivazioni con cui la Corte

costituzionale nella sentenza n. 135 del 1995 ha ritenuto legittimo

il divieto legislativo di ricorrere all'istituto dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti nel procedimento minorile non

possono essere riferite alla situazione dedotta con la presente

questione. La Corte aveva allora rilevato, richiamando anche le

caratteristiche di accentuata negozialità del rito messe in evidenza

dalla sentenza n. 265 del 1994, che la richiesta di applicazione

della pena postula una maturità e capacità di valutazione che non

possono ritenersi sussistenti in un soggetto minore di età, e che

l'accesso al rito speciale precluderebbe all'imputato di usufruire di

quelle misure proprie del processo penale minorile (quali il perdono

giudiziale, la sospensione del processo e messa alla prova, il non

luogo a procedere per irrilevanza del fatto), che rispondono

all'esigenza primaria del recupero del minore e di una rapida

fuoriuscita dal processo.

Queste considerazioni, ad avviso della parte privata, non

valgono, però, quando l'imputato sia divenuto maggiorenne, e non

possa, a causa dei suoi precedenti penali e delle caratteristiche del

reato contestato, usufruire di alcuno degli specifici istituti di

favore previsti dal processo minorile. Tale situazione determinerebbe

una evidente disparità di trattamento rispetto alla condizione degli

imputati giudicati con le forme del processo ordinario, priva di

qualsiasi giustificazione, in quanto non collegata ad alcun beneficio

per il soggetto discriminato.

La parte privata rileva inoltre che la preclusione del decreto

penale di condanna, anch'esso non applicabile nel processo minorile,

trova un correttivo nell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del

1988, che consente al giudice dell'udienza preliminare, in caso di

condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, di ridurre la

pena sino alla metà rispetto al minimo edittale, sicché la

preclusione non si risolve in un danno per il minore. In relazione

all'istituto del patteggiamento, invece, non è previsto alcun

correttivo grazie al quale il minore possa conseguire in caso di

condanna, al termine del processo, la riduzione di pena prevista da

tale rito. Anche sotto il profilo del confronto con l'istituto del

decreto penale di condanna, l'imputato minorenne nel frattempo

divenuto maggiorenne e che non si trovi nelle condizioni di usufruire

degli altri istituti di favore previsti dalla procedura penale

minorile, subisce quindi un ingiustificato trattamento deteriore, con

conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Con due ordinanze emesse entrambe il 18 marzo 1999 e di

identico contenuto (nn. 418 e 419 del r.o. del 1999), il Tribunale

per i minorenni di Palermo, richiesto dall'imputato di "essere

ammesso ai benefici previsti dagli artt. 444 e s. c.p.p.", a seguito

di contestuale eccezione della difesa, cui aderiva il pubblico

ministero di udienza, ha sollevato la medesima questione di

costituzionalità, sulla base di argomentazioni sostanzialmente

analoghe a quelle del Tribunale per i minorenni di Venezia.

In particolare, il Tribunale di Palermo osserva che con la

sentenza n. 135 del 1995 la Corte costituzionale aveva dichiarato

infondata la questione di costituzionalità della non applicabilità

del patteggiamento al processo minorile avendo rilevato, tra l'altro,

che questa scelta trovava giustificazione nel fatto che il processo

minorile era caratterizzato da altre misure tipiche (perdono,

sospensione del processo per messa alla prova, sentenza di non luogo

a procedere per irrilevanza del fatto, un più ampio ambito di

operatività delle sanzioni sostitutive), tutte caratterizzate

dall'esigenza del recupero del minore, rispetto alle quali

l'ammissione al patteggiamento avrebbe potuto determinare risultati

incoerenti.

Il giudice a quo osserva, però, che nel caso di specie da un

lato l'imputato ha raggiunto nel corso del procedimento la maggiore

età, e, dall'altro, non può beneficiare dei predetti istituti

tipici del processo minorile, tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi

procedimenti penali pendenti e di una condanna passata in giudicato

alla pena di tre anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

A fronte di tale situazione, secondo il Tribunale, la preclusione

legislativa al patteggiamento non può ritenersi giustificata né in

base alla considerazione della mancanza nell'imputato minorenne di

"una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena

maturità e consapevolezza di scelta" (come si esprime la relazione

al progetto preliminare), posto che l'imputato è nel frattempo

divenuto maggiorenne, né in base al fatto che il processo minorile

è connotato dalla previsione di altre misure di favore tipiche,

poiché a queste l'imputato non può, in concreto, accedere.

2.1. - Nel giudizio relativo alla ordinanza n. 418 del 1999 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

infondatezza della questione, in quanto già dichiarata infondata con

la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1995.

3. - Infine, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse

rispettivamente il 2 dicembre 1999 (n. 77 del r.o. del 2000) e il 17

febbraio 2000 (n. 179 del r.o. del 2000), il Tribunale per i

minorenni di Salerno - richiesto dagli imputati di applicare la pena

concordata ex art. 444 cod. proc. pen. - a seguito di eccezione

prospettata in via subordinata dalle parti ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte

in cui esclude l'applicabilità del patteggiamento all'imputato

divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.

In particolare, il giudice rimettente osserva che l'imputato, una

volta divenuto maggiorenne successivamente al fatto, possiede la

necessaria maturità per effettuare l'opzione del rito speciale del

patteggiamento, sicché l'assoluta preclusione dettata dall'art. 25

del d.P.R. n. 448 del 1988 determina un ingiustificato trattamento

deteriore rispetto agli imputati maggiorenni, rimanendo il minorenne

privato della possibilità di usufruire degli effetti favorevoli del

patteggiamento, quali l'immediata definizione del procedimento e la

pronuncia di una sentenza che non contiene una espressa statuizione

di responsabilità.

3.1. - Nel giudizio relativo alla ordinanza iscritta al n. 77 del

r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, come sopra rappresentato e difeso. Anche con riferimento a

questa ultima questione, l'Avvocatura generale ha concluso per la sua

infondatezza, rilevando che gli istituti di particolare favore

previsti dal processo penale minorile (perdono giudiziale,

sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto), applicabili anche all'imputato

maggiorenne al momento della celebrazione del processo, sono

alternativi all'istituto del patteggiamento, sicché restano valide

le ragioni che avevano condotto la Corte a dichiarare non fondata,

con la sentenza n. 135 del 1995, questione analoga.

3.2. - Con memoria depositata il 3 maggio 2000 l'Avvocatura

insiste nella richiesta di una declaratoria di infondatezza,

rilevando, con riferimento alle censure sollevate anche dagli altri

rimettenti, che le circostanze che il minore abbia raggiunto la

maggiore età e abbia riportato precedenti condanne non costituiscono

elementi di novità tali da suggerire alla Corte di modificare il

giudizio già espresso sulla stessa questione con la sentenza n. 135

del 1995.

A parere dell'avvocatura, l'immaturità del minore al cospetto

della scelta di chiedere l'applicazione della pena non è che una

delle ragioni che hanno determinato il legislatore alla previsione

del primo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, essendo

questa disposizione volta altresì a tutelare la esigenza primaria

del recupero del minore, che è assicurata dagli istituti di favore

tipici del processo minorile, incompatibili con l'istituto del

patteggiamento e che sarebbero perciò preclusi se si ammettesse il

minore, ancorché divenuto maggiorenne, a optare per la "condanna" ad

una pena, sia pure patteggiata.

L'Avvocatura rileva poi che l'esistenza di precedenti penali

dell'imputato minorenne costituisce impedimento solamente alla

concessione del perdono giudiziale (in virtù del combinato disposto

degli artt. 169, comma 1, e 164 n. 1 cod. pen.), ma lascia

"sostanzialmente integra la speciale struttura del processo minorile,

ossia quella specialità che la norma [...] denunciata ha voluto

preservare".

In conclusione, a parere dell'Avvocatura l'esclusione del

patteggiamento anche per gli imputati divenuti maggiorenni nel corso

del processo "si giustifica ed appare ragionevole in funzione della

diversità strutturale - e dei principi ispiratori - dei due

processi: quello minorile e quello ordinario". Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta al

giudizio di questa Corte, sollevata con cinque ordinanze di

rimessione emesse da diversi tribunali per i minorenni, ha per

oggetto l'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui

esclude l'operatività nel processo penale minorile dell'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti anche quando

l'imputato sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.

In particolare, tre ordinanze di rimessione (r.o. nn. 418, 419 e

446 del 1999) si riferiscono alla specifica situazione di fatto di

imputati che, oltre ad essere divenuti maggiorenni nel corso del

giudizio, a causa dei precedenti giudiziari non potrebbero usufruire

degli speciali istituti di favore per i minorenni previsti tra le

forme di definizione anticipata del procedimento minorile.

Con argomentazioni sostanzialmente analoghe, tutti i tribunali

rimettenti censurano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'irragionevolezza della scelta del legislatore di precludere

l'accesso all'istituto del patteggiamento all'imputato minorenne che

abbia raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età e, quindi,

la maturità e capacità di valutazione e di decisione in ordine alla

scelta del rito, e denunciano l'ingiustificato trattamento deteriore

riservato all'imputato minorenne rispetto all'imputato maggiorenne al

momento del fatto, in quanto il primo, anche se divenuto maggiorenne,

non potrebbe mai avere accesso al patteggiamento.

Poiché tutte le ordinanze sollevano identica questione, deve

essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - La questione non è fondata.

3. - Stando all'impostazione delle ordinanze di rimessione e ai

rilievi svolti dalla parte privata costituita in giudizio, l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti configurerebbe

una misura di particolare favore, la cui preclusione nel processo

minorile anche nei confronti degli imputati che siano divenuti

maggiorenni nel corso del giudizio determinerebbe un ingiustificato e

irragionevole trattamento deteriore, censurabile a norma dell'art. 3

Cost.

Va al riguardo osservato che il c.d. patteggiamento non è

sorretto dalla finalità di concedere un beneficio all'imputato, ma

è piuttosto uno strumento, basato su un accordo tra accusa e difesa,

volto a conseguire obiettivi di rapidità e di economia processuale:

da un lato l'imputato concorda con il pubblico ministero la misura

della pena, diminuita sino ad un terzo, ed ottiene altre agevolazioni

premiali; dall'altro l'amministrazione della giustizia consegue il

vantaggio di definire il procedimento in tempi brevi, evitando la

fase del dibattimento. Si tratta quindi di un procedimento speciale

che comunque si conclude con una sentenza, equiparata ad una

pronuncia di condanna, che irroga una pena, anche detentiva,

all'imputato, la cui disciplina e il cui ambito di applicazione

rientrano nella sfera della discrezionalità del legislatore, sulla

base di valutazioni dettate soprattutto da esigenze di deflazione del

carico giudiziario e di speditezza processuale.

La scelta del legislatore di escludere espressamente tale

istituto (e il decreto penale di condanna) dalle varie forme di

definizione anticipata del procedimento previste dal Capo III del

d.P.R. n. 448 del 1988 corrisponde quindi ad un ponderato

bilanciamento tra le esigenze di economia processuale, che avrebbero

consigliato di ammettere forme di "patteggiamento" anche nel

procedimento a carico di imputati minorenni, e le peculiarità del

modello di giustizia minorile adottato dall'ordinamento italiano,

sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di

tutela della sua personalità, nonché da obiettivi

pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi, richiamati

dal preambolo dell'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

e dagli artt. 1 e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 (cfr. in tale senso,

tra le tante, sentenze n. 433 del 1997, nn. 135 e 125 del 1995,

n. 125 del 1992, n. 206 del 1987, n. 122 del 1983).

In questa ponderazione, più che nella ratio della mancanza di

maturità e di capacità di valutazione del minore in ordine alla

scelta del rito, adombrata nella relazione al progetto preliminare

delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

e richiamata dai giudici rimettenti e dalla parte privata a sostegno

della illegittimità costituzionale della norma censurata in caso di

raggiungimento della maggiore età, va dunque ricercata la ragione

giustificatrice della soluzione adottata dal legislatore, nella quale

non è dato riscontrare la violazione del parametro costituzionale

evocato.

Al riguardo, giova precisare che la ratio della mancanza di

maturità e di capacità di scelta del minorenne non è stata posta a

fondamento della sentenza n. 135 del 1995, dalla quale i rimettenti

traggono spunti a sostegno della fondatezza della specifica questione

ora prospettata con riferimento agli imputati divenuti maggiorenni:

nel dichiarare infondata analoga questione di legittimità

costituzionale, allora relativa ad un imputato minorenne nel momento

in cui aveva presentato richiesta di applicazione della pena e basata

sulla asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto

all'istituto del giudizio abbreviato, ammesso invece tra le forme di

definizione anticipata del procedimento minorile, la citata sentenza

ha, per quanto qui interessa, escluso profili di irragionevolezza

della disciplina censurata richiamandosi alla specificità del

processo penale minorile, caratterizzato dall'esigenza primaria del

recupero del minore.

Così come configurato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. -

mediante una disciplina che consente di presentare al giudice la mera

documentazione cartolare dell'accordo raggiunto tra imputato e

pubblico ministero, e attribuisce al giudice stesso, previa verifica

della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.

proc. pen., un controllo limitato alla correttezza della

qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena, solo

eventualmente integrato dalla verifica della volontarietà della

richiesta o del consenso manifestato dall'imputato, affidata alla

discrezionalità del giudice - l'istituto dell'applicazione della

pena su richiesta delle parti non può quindi essere posto sullo

stesso piano delle misure di favore specificamente previste nel

procedimento penale a carico di imputati minorenni, sicché risulta

ulteriormente confermata l'assenza dei denunciati profili di

irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento anche

in relazione alla posizione dell'imputato divenuto maggiorenne nel

corso del giudizio.

Tale conclusione non implica, evidentemente, una pregiudiziale

incompatibilità tra istituti che si richiamino alla struttura del

"patteggiamento" e procedimento minorile, ben potendo il legislatore,

nell'ambito della sua discrezionalità, prevedere tra gli epiloghi

anticipati del procedimento nei confronti dei minorenni una forma di

accordo sulla misura della pena adeguata ai principi e alle finalità

che informano l'attuale sistema della giustizia penale minorile.

4. - Nelle considerazioni sinora svolte rimane assorbito lo

specifico profilo relativo alla situazione del minorenne che, a causa

dei precedenti penali o dei trascorsi giudiziari, si troverebbe

nell'impossibilità di usufruire dei particolari istituti di favore

previsti dal Capo III del d.P.R. n. 448 del 1988: al riguardo, si

deve comunque rilevare che i precedenti, penali o giudiziari, non

precludono di per sé il ricorso, ove ne sussistano i presupposti,

alle altre forme speciali di definizione anticipata del procedimento

minorile, salvo per quanto concerne il perdono giudiziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai

Tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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