Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con

ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal Giudice per l'udienza

preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Napoli nel

procedimento penale a carico di C.A., iscritta al n. 317 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Napoli, in composizione e con

funzioni di giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato, con

ordinanza dell'11 marzo 1993 (pervenuta a questa Corte il 18 maggio

1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui

(comma 1) detta norma esclude l'applicabilità nel processo penale

minorile delle disposizioni del titolo II del libro VI del codice di

procedura penale (artt. 444 e 448: c.d. patteggiamento), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - Il rimettente premette che nel giudizio a quo l'imputato

minorenne ha formulato personalmente, all'udienza preliminare,

richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 del

codice di procedura penale, in una determinata misura e con

sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria;

sull'opposizione del pubblico ministero, stante la preclusione al

rito richiesto stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, la

difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale di

quest'ultima previsione.

3. - Nel sollevare la questione il Tribunale espone in primo luogo

il requisito della rilevanza muovendo dai numerosi profili di

concreto interesse, per l'imputato minorenne, a fruire del

patteggiamento: a) l'interessato ha già riportato in precedenza

altre condanne a pene non sospese, e non può ulteriormente giovarsi

del beneficio sospensivo; b) è suo interesse ottenere una sanzione

pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, nella misura minima

possibile; c) ancora, è suo interesse ottenere una pronuncia come il

patteggiamento, non costituente a tutti gli effetti una sentenza di

condanna, giacché viceversa una decisione di quest'ultimo tipo

potrebbe comportare la decadenza dall'affidamento in prova al

servizio sociale, in corso di svolgimento per precedente condanna; d)

mentre la sostituzione di pena sarebbe un dato sicuro applicando il

patteggiamento, la stessa sostituzione degrada ad eventualità

nell'ipotesi di accesso al rito abbreviato, consentito nella specie;

e) infine, vi è l'interesse dell'imputato alla pronuncia di pena

concordata anche sul piano della non-iscrizione di essa nel

certificato del casellario giudiziale (art. 689, comma 2, lettera a),

n. 5 del c.p.p.).

4. - Nel merito della questione, il Tribunale ritiene che la

esclusione del patteggiamento nel processo minorile sia in

contraddizione con le stesse scelte effettuate dal legislatore del

1988 nel dettare la disciplina del nuovo processo penale minorile; se

da un lato l'obiettivo di fondo è quello della più sollecita

fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario penale, e se in linea

con questo obiettivo sono stati previsti gli istituti - nuovi - della

irrilevanza del fatto (art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988) e della

sospensione del processo per messa alla prova (art. 28 del d.P.R.

citato), risulta d'altro lato contraddittorio l'abbandono delle

possibilità deflattive e di spedita risoluzione della vicenda

processuale insite nel patteggiamento (come pure nel giudizio per

decreto, anch'esso non consentito). Possibilità ed esigenze che

però sussistono nel processo a carico di minori, anche alla luce di

norme o atti internazionali, come le Regole minime per

l'amministrazione della giustizia minorile approvate dall'O.N.U. il

29 novembre 1985 (c.d. Regole di Pechino) o come la Raccomandazione

sulle risposte sociali alla delinquenza minorile approvata dal

Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987.

È perciò dubbia, ad avviso del rimettente, la coerenza della

norma sulla esclusione del patteggiamento rispetto al raggiungimento

degli scopi propri del processo penale minorile.

Né risulta appagante, in questo senso, la giustificazione della

norma offerta dalla relazione ministeriale al progetto preliminare

del codice, incentrata sul fatto che la richiesta di patteggiamento

presuppone una piena maturità e capacità di valutazione e di scelta

che farebbe difetto nel minore, in correlazione con l'obbligo di

verifica caso per caso della capacità intellettiva e volitiva del

minorenne. Sul punto osserva in contrario il rimettente che l'art. 9

del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al pubblico ministero e al giudice

la raccolta di dati relativi alla personalità del minore, e dunque

individua uno strumento di verifica delle capacità dell'imputato,

valevole anche ai fini della richiesta di patteggiamento; né può

dirsi sussistente il rischio di decisioni affrettate e sommarie di

"ratifica" del patteggiamento, stanti sia l'obbligo per il giudice di

verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del

codice di procedura penale, sia l'ampio ambito del controllo

giurisdizionale sulla richiesta, esteso, in forza di decisione della

Corte costituzionale (sentenza n. 313/1990), anche alla congruità

della pena.

5. - Ulteriori elementi contrastanti con la ratio dell'esclusione

del rito speciale tratteggiata dalla relazione ministeriale sono poi

desunti dal giudice a quo attraverso l'analisi del complesso delle

facoltà processuali accordate al minore nel processo penale, che

delineano - diversamente da quanto avviene nel processo civile - un

soggetto con piena capacità processuale, rispetto al quale le altre

figure (genitore, esercente la potestà, congiunto) non si

sostituiscono a lui. I diritti e le facoltà processuali, infatti,

sono riservati al minore, mentre il genitore e le altre figure

richiamate integrano la sua difesa senza sovrapporsi alle sue scelte.

Non contraddicono questa configurazione - prosegue il giudice a quo -

le norme che consentono l'impugnazione all'esercente la potestà o

quelle sulla nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto

dell'imputato arrestato o fermato, poiché anch'esse rappresentano

strumenti ad adiuvandum; ne è riprova l'art. 34 del d.P.R. n. 448

del 1988 che assegna la prevalenza all'impugnazione del minore in

caso di contrasto con quella del genitore.

6. - Tra le accennate facoltà assume spiccato rilievo, quale

termine di raffronto per la questione sollevata, la possibilità per

il minore di richiedere il giudizio abbreviato: una scelta attraverso

la quale il minorenne, personalmente, dispone in modo incisivo della

propria situazione processuale, accettando una marcata contrazione

delle proprie possibilità difensive, insita nel giudizio allo stato

degli atti e nella utilizzabilità di tutto il materiale di indagine

raccolto - salvo le prove acquisite illegittimamente - ai fini della

decisione (nonché, prima dell'intervento della Corte costituzionale,

nella inimpugnabilità delle condanne a pena sospesa).

Ad avviso del Tribunale, il "rischio" complessivo per il minore è

più alto nel giudizio abbreviato che nel patteggiamento: in questo,

al più, potrà esservi rigetto della richiesta, ma in caso di

accoglimento l'interessato si vedrà applicata la situazione

sanzionatoria predeterminata; nel rito abbreviato, invece, il quadro

sanzionatorio è interamente devoluto al giudice, mentre per il

minore risulterebbe compromessa la facoltà di "difendersi provando".

A ciò si aggiunge la diversità del termine per formulare la

richiesta, che è anticipato nel giudizio abbreviato (fino all'inizio

dell'udienza preliminare) rispetto al patteggiamento (fino

all'apertura del dibattimento); può così verificarsi che il minore,

anche per scarsa attenzione, lasci decorrere il termine per

richiedere il rito abbreviato e perda così la possibilità di

"influire" sulla pena, mentre questa facoltà è ancora praticabile,

ad esempio, per il maggiorenne coimputato dello stesso reato ascritto

al minore.

7. - In conclusione, il Tribunale ritiene che l'impossibilità di

accesso al patteggiamento per il minore sia ingiustificata, e lesiva

dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità

di trattamento tra minorenne e maggiorenne, sia sotto il profilo

della incongruenza della norma ostativa rispetto alla possibilità,

viceversa accordata, di altri riti differenziati, nei quali il

"rischio" di perdita di chances è assai elevato e per i quali

dovrebbero dunque a maggior ragione valere le giustificazioni (di

diminuita o incerta capacità e consapevolezza) offerte dal

legislatore nel motivare la denunciata preclusione.

8. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura argomenta nel senso

dell'infondatezza della questione, sotto entrambi i profili.

9. - Quanto al profilo della disparità di trattamento tra

minorenni e maggiorenni, l'Avvocatura richiama la relazione alle

nuove norme sul processo minorile, in cui si rileva che

l'applicazione della pena su richiesta "presuppone nell'imputato una

capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena

maturità e consapevolezza di scelte". Questa situazione non ricorre

per il minore, che in generale per l'ordinamento giuridico non ha la

capacità di disporre autonomamente dei propri diritti, e che in

particolare per l'ambito penale è in condizione di incapacità

assoluta se sotto i quattordici anni ed è soggetto a verifica di

maturità in concreto se infradiciottenne.

È proprio la diversa situazione descritta che giustifica un

trattamento processuale differenziato e peculiare, nel quale trovano

posto, accanto al tradizionale perdono giudiziale, nuovi istituti

idonei a tener conto della particolare condizione minorile, quali in

particolare la sospensione del giudizio per messa alla prova, e, sul

piano delle regole processuali, l'esame diretto da parte del giudice.

In questo quadro, osserva l'Avvocatura, l'esclusione del

patteggiamento risulta pienamente coerente con la specificità del

giudizio penale minorile.

10. - Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura contesta la

validità del raffronto istituito dal giudice a quo tra giudizio

abbreviato e patteggiamento, sottolineando la diversità strutturale

tra i due procedimenti speciali.

Il patteggiamento si configura come un accordo tra imputato e

pubblico ministero sull'applicazione della pena in una certa misura -

salvo il controllo del giudice sulla correttezza del titolo e sulla

congruità della pena stessa - e quindi concerne il merito

dell'imputazione, pur riflettendosi sul rito; il giudizio abbreviato,

viceversa, riguarda soltanto il rito (la decidibilità allo stato

degli atti), ma non tocca in alcun modo il merito dell'imputazione.

È proprio in questa fondamentale differenza che risiede la

giustificazione della determinazione legislativa di accordare al

minore la sola scelta sul processo e non quella sul merito

dell'addebito, che implicherebbe una sostanziale rinuncia

dell'imputato al pieno accertamento della sua responsabilità;

accertamento, viceversa, pieno e completo nell'ambito del giudizio

abbreviato, in cui, per quanto qui rileva, le peculiarità

processuali non alterano le regole di giudizio, che rimangono quelle

proprie del processo penale. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni) nella parte in cui esclude nel processo minorile

la disciplina per l'applicazione della pena su richiesta delle parti

(c.d. patteggiamento) prevista dal titolo II del libro VI (artt. 444

e seguenti) del codice di procedura penale.

Il giudice rimettente assume il contrasto della norma denunciata

con l'art. 3 della Costituzione: a) per irragionevolezza della norma,

non ritenendo valido fondamento di essa la presunta incapacità del

minore, sul rilievo di altri aspetti del processo minorile e in

particolare nel raffronto con la possibilità accordata al minorenne

di richiedere il giudizio abbreviato - che presenterebbe "rischi"

anche superiori al patteggiamento - nonché alla luce delle norme che

configurano la condizione del minore nel processo penale,

diversamente da quanto avviene in sede civile, come quella di un

soggetto (assistito ma) autonomo e capace di scelte; b) per

disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni, in particolare

coimputati del medesimo reato, i quali godrebbero di chances

processuali maggiori; con complessiva incoerenza, sotto entrambe le

prospettazioni, rispetto ai principi fondamentali del processo

minorile - desumibili anche da statuizioni internazionali - della

sollecita fuoriuscita del minore dal circuito penale e della più

ampia utilizzazione delle valenze del processo a favore del medesimo

imputato.

2.1. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili

prospettati.

Il giudice a quo ritiene inappagante la giustificazione offerta

dalle relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del

codice di procedura penale, che fanno leva sulla mancanza

nell'imputato minorenne di "una capacità di valutazione e di

decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte".

Si sostiene difatti nell'ordinanza di rinvio che, nel caso di

consenso del pubblico ministero al patteggiamento, incomberebbe pur

sempre al giudice, oltre alla "doverosa" acquisizione di elementi

sulla personalità del minore ( ciò dovendosi desumere dalla

disciplina generale del processo minorile: art. 9 del d.P.R. n. 448

del 1988), l'obbligo di formulare "un proprio giudizio circa la

mancanza della possibilità di assoluzione ex art. 129 del codice di

procedura penale, la qualificazione giuridica dei fatti e la

comparazione delle circostanze e, quindi, a maggior ragione, anche

sulla capacità del soggetto al momento della commissione del reato",

nonché - a seguito della sentenza n. 313/1990 della Corte

costituzionale - di verificare la congruità della pena concordata.

In proposito osserva la Corte che, nonostante la presenza

immanente del controllo del giudice sul patteggiamento - controllo

che secondo l'ordinanza di rinvio si estenderebbe fino alla verifica

della capacità dell'imputato - la scelta operata dal legislatore

circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto in parola

non appare contraddittoria con la facoltà, invece riconosciuta

all'imputato minorenne, di chiedere (personalmente o a mezzo di

procuratore speciale) il giudizio abbreviato che comporterebbe,

secondo il giudice a quo, una "situazione .. di gran lunga più

pregiudizievole" del patteggiamento.

In relazione a quanto precede, si deve considerare che ai fini che

si propone l'ordinanza di rinvio non è possibile un raffronto fra i

due istituti. Difatti quello del patteggiamento opera su di un piano

diverso da quello proprio del giudizio abbreviato, in quanto

quest'ultimo istituto si riflette esclusivamente sul rito e sulla

misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte

dell'imputato, se comporta la decidibilità allo stato degli atti,

lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisori del giudice e quindi

aperte tutte le possibili conclusioni del giudizio. Nell'

applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo

del giudice consiste nella verifica della sussistenza dei presupposti

per la sua ammissibilità, della correttezza della qualificazione

giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle

circostanze, nonché della congruità della pena concordata ai fini e

nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione

(sentenza n. 313/1990), mentre il giudice stesso può pervenire ad

una pronuncia di proscioglimento solo se ricorrano le condizioni

previste dall'art. 129 del codice di procedura penale. Ma al di là

di questi poteri, una volta intervenuto l'accordo resta esclusa ogni

possibilità per una conclusione del giudizio di contenuto

assolutorio o comunque diversa da quella concordata, per cui la

relativa sentenza, diversamente da quanto si verifica nel giudizio

abbreviato, si ricollega in via diretta alla definizione pattizia

intercorsa tra imputato e pubblico ministero (sentenza n. 265/1994).

D'altronde questa Corte, pur nella consapevolezza di talune

analogie tra il rito abbreviato ed il patteggiamento, in ragione

della presenza in entrambi di un accordo tra accusa e difesa, e

dell'effetto dell'adozione del rito sulla commisurazione della pena,

ha sottolineato (sentenze nn. 251/1991 e 66/1990) come essi risultino

"differenziati nel contenuto dell'accordo che, nel primo caso,

attiene soltanto alle norme processuali da adottare, mentre nel

secondo investe anche il merito del processo e la misura della pena"

per cui "nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444

e 448 del codice di procedura penale viene ad emergere un profilo di

negozialità", così che l'istituto, "più che essere un rito

speciale, è una forma di definizione pattizia del contenuto della

sentenza" (sentenza n. 265/1994 citata).

Inoltre, anche se si è ritenuta (sentenza n. 251/1991 citata)

"l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 del

codice di procedura penale natura di vera e propria sentenza di

condanna" essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge

(art. 445, comma 1, c.p.p.) e riconosciuto sia dalla richiamata

giurisprudenza di questa Corte che da quella del giudice ordinario di

legittimità, è per vari effetti equiparata alla prima.

"Negozialità", dunque, sul contenuto della decisione, da una

parte, ed equiparazione sotto il profilo degli effetti alla sentenza

di condanna, dall'altra, costituiscono certamente elementi tali da

far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver

escluso la richiesta di patteggiamento là dove è ammessa la

richiesta di rito abbreviato da parte del minore, dato che in

quest'ultimo giudizio, come si è detto, l'accordo delle parti non

incide sul contenuto della decisione né sugli effetti della sentenza

del giudice che lo recepisce.

2.2. - Che l'esclusione del "patteggiamento" nel processo minorile

non sia poi irragionevole - dato che il recepimento dell'accordo

preclude una pronuncia di tipo assolutorio, diversamente da quel che

accade con il recepimento dell'accordo per il giudizio abbreviato -

si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificità del

processo penale minorile. In esso il giudice è dotato di amplissimi

poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore,

un soggetto dalla personalità ancora in formazione (v. da ultimo

sentenza n. 168/1994) per cui sono previste misure che, in vista di

tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e

con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario.

Queste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa

alla prova; sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del

fatto; più ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive)

sarebbero invece precluse, nell'attuale configurazione, dal

"patteggiamento", istituto quest'ultimo che, pertanto, rispetto al

minore, potrebbe condurre a risultati incoerenti rispetto

all'accennata finalità e dunque lesivi dei principi fondamentali cui

si ispira la giustizia minorile invocati dal rimettente.

3. - Questo aspetto induce altresì ad escludere

l'incostituzionalità della norma anche sotto il denunciato profilo

della disparità di trattamento, data l'obiettiva diversità delle

situazioni poste a raffronto in ragione della particolare condizione

e della diversa e più ricca gamma di possibili soluzioni del

giudizio per l'imputato nel processo minorile, rispetto a quelle

previste per l'imputato maggiorenne nel processo ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di

giudice per l'udienza preliminare, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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