Art. 17 — Indennità di anzianità

In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:

  • a)per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;2
  • b)per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.1 2 3
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 10/05/1972 n. 122) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 72 (in G.U. 1a s.s. del 13/06/1973 n. 151) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennita' di anzianita', da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 85/1974

    Ha colpito questo articolo
    27 marzo 1974

    1. - dichiara: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto n…

    Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 9 Licenziamenti individuali · Art. 2120 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 72/1973

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1973

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equ…

    Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 14 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 36 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 85/1972

    Ha colpito questo articolo
    4 maggio 1972

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 17, comma primo della legge 2 aprile 1958 n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. L'indennità di anzianità dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva. Conseguentemente, in applicazione del principio posto dall'art. 36 della Costituzione, il diritto a tale indennità, qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non può essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. Siffatti principi non possono non essere applicati anche al rapporto di lavoro domestico che non presenta, al riguardo, alcuna particolarità per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.

    Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1974

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1973 al 4 aprile 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art17 · fonte del testo

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