Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 14 e

17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme

per la tutela del rapporto di lavoro domestico, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Arrigoni Bruna e Mann Borgese

Elisabeth, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1971 dal tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Forconi Gina e Pecchia Giuseppe e

Gabriella, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza non definitiva del 28 marzo 1970, emessa nel

giudizio civile vertente fra Arrigoni Bruna e Mann Borgese Elisabeth,

il pretore di Firenze ha ritenuto che anche il vitto e l'alloggio

formano parte integrante della retribuzione del lavoratore domestico.

Con ordinanza di pari data ha quindi sollevato la questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nelle lettere

a e b dell'art. 17 della legge 2 aprile 1958, n. 339, le quali

commisurano l'indennità di anzianità alla sola retribuzione in

danaro.

Osserva il pretore che la norma impugnata deroga al principio

generale, valido per tutti i lavoratori dipendenti, di cui all'art.

2121, ultimo comma, del codice civile, secondo il quale l'equivalente

del vitto e dell'alloggio corrisposto al lavoratore fa parte della

retribuzione. La norma sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento riservata

ad una particolare categoria di lavoratori subordinati.

La norma contrasterebbe inoltre sia con l'art. 35, comma primo,

Cost. poiché una disposizione che decurta l'indennità di anzianità

non tutela certamente il lavoro; sia con l'art. 36, comma primo, Cost.

che proclama il diritto del lavoratore "ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro".

Secondo l'ordinanza viziato d'incostituzionalità dovrebbe

ritenersi anche l'art. 14 della legge n. 339 del 1958 nella parte in

cui demanda la determinazione delle tariffe convenzionali relative al

vitto e all'alloggio ad apposite commissioni provinciali e disciplina

la esecutorietà di tali tariffe mediante decreto prefettizio, contro

il quale è dato poi ricorso al Mini stro del lavoro. Questa procedura,

che rimette all'autorità amministrativa la determinazione di una parte

della retribuzione spettante al lavoratore domestico, sarebbe in

contrasto con gli artt. 24 è 36 Cost. giacché essa sottrae al giudice

il potere- dovere di valutare la congruità della retribuzione, di

accertarne l'eventuale insufficienza ed ordinarne la conseguente

rivalutazione per renderla adeguata al citato precetto costituzionale.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

lett. b, della legge n. 339 del 1958, in riferimento agli artt. 3, 35 e

36 della Costituzione, è stata sollevata anche dal tribunale di

Firenze con ordinanza del 3 novembre 1971 emessa nel procedimento

civile vertente tra Forconi Gina e Pecchia Giuseppe e Gabriella a

seguito della sentenza non definitiva, di pari data, con la quale lo

stesso tribunale aveva ritenuto che l'alloggio di cui l'attrice aveva

fruito nel corso del rapporto di lavoro domestico è da qualificarsi

come elemento integrante della retribuzione.

Ad avviso del tribunale la norma denunciata produrrebbe, in danno

dei lavoratori domestici, una discriminazione non fondata su alcuna

effettiva esigenza differenziatrice. Il valore dell'alloggio fa parte

integrante della retribuzione e dovrebbe conseguentemente essere

computato nel calcolo dell'indennità di anzianità che costituisce una

forma di retribuzione.

La discriminazione operata dalla norma, in quanto non giustificata,

potrebbe produrre una inammissibile lesione del diritto fondamentale di

eguaglianza e di parità retributiva per pari lavoro ed eguale

anzianità, che è assicurato dalla Costituzione a tutti i lavoratori a

parità di condizioni ed indipendentemente dal settore merceologico di

appartenenza.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. È, invece, intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deposito di deduzioni in cancelleria in data 24 novembre 1970 e 10

giugno 1972.

Nei propri scritti l'Avvocatura pone innanzitutto in rilievo la

particolare natura del lavoro domestico destinato a soddisfare esigenze

di ordine materiale di quelle convivenze a tipo familiare nelle quali

assumono valore la solidarietà affettiva e la mutua assistenza fra le

parti.

La legge n. 339 del 1958 non poteva non tener conto della natura e

delle caratteristiche speciali di questa prestazione lavorativa anche

in relazione al luogo ove essa viene svolta e cioè l'abitazione del

datore di lavoro.

Ciò premesso l'Avvocatura contesta che possa ravvisarsi contrasto

tra l'art. 17 e l'art. 3 Cost. rilevando che la discriminazione tra la

generalità dei lavoratori ed i lavoratori domestici sembra

adeguatamente giustificata proprio dalla specialità del rapporto di

lavoro.

Del pari infondato sarebbe il denunciato contrasto con gli artt. 35

e 36 della Costituzione. Il criterio per il computo dell'indennità di

anzianità è stato dal legislatore dettato con riguardo alla natura e

modalità della prestazione lavorativa domestica nonché alla

particolare circostanza che tale prestazione è svolta nell'ambito di

una comunità familiare. Nel rapporto di lavoro domestico la parte

preponderante e decisiva dell'aspetto economico è la retribuzione in

denaro, rispetto alla quale le prestazioni in natura si prospettano

come elementi accessori ed eventuali e meramente strumentali ai fini

dell'esecuzione del rapporto di lavoro.

Neppure fondata, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe la censura

d'incostituzionalità formulata nei riguardi dell'art. 14 della legge

n. 339.

La determinazione delle tariffe convenzionali per il vitto e per

l'alloggio è stata affidata dal legislatore a speciali commissioni

provinciali (nelle quali sono presenti i rappresentanti delle categorie

interessate) in considerazione del fatto che il costo della vita è

soggetto a continue variazioni nel tempo e nelle diverse località del

territorio nazionale.

La procedura amministrativa dettata dalla norma consente la tutela

del lavoratore. Il Ministro per il lavoro non decide arbitrariamente

perché deve sentire l'avviso della Commissione centrale per la

disciplina del lavoro domestico, commissione che è costituita da

rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La tutela del lavoratore è garantita anche sul piano

giurisdizionale. Ove non voglia accettare la determinazione della

commissione provinciale o, in sede di ricorso, la decisione del

Ministro, il lavoratore può sempre adire il giudice ordinario al fine

di ottenere la retribuzione ritenuta equa. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe del pretore e del

tribunale di Firenze viene sollevata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della

Costituzione, dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958,

n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in

cui la norma commisura l'indennità di anzianità, dovuta nel caso di

licenziamento o dimissioni, alla sola retribuzione in denaro e non

tiene, invece, Conto del vitto e dell'alloggio che pure

rappresenterebbero parte integrante della retribuzione.

Il pretore di Firenze ha inoltre denunciato l'incostituzionalità,

in riferimento agli artt. 36 e 24 della Costituzione, dell'art. 14

della citata legge nella parte in cui la norma detta la disciplina per

la determinazione delle tariffe convenzionali relative al vitto e

all'alloggio, rilevando che l'avere attribuito all'autorità

amministrativa la determinazione di una parte della retribuzione

spettante al lavoratore domestico comporterebbe la sottrazione al

giudice del potere-dovere di valutare l'adeguatezza e sufficienza della

retribuzione e la violazione, nel contempo, del diritto del lavoratore

di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.

I due giudizi, congiuntamente discussi all'udienza, possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Fondata è la denuncia di incostituzionalità, in riferimento

all'art. 3 Cost., formulata dalle ordinanze di rimessione nei riguardi

dell'art. 17, lettere a e b, della legge impugnata.

Nel rapporto di lavoro domestico il corrispettivo in denaro non è

sempre l'unica componente della prestazione alla quale il datore di

lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore.

A volta, infatti, le parti concordano nel volere che il vitto e

l'alloggio siano assicurati al lavoratore a compenso del lavoro

prestato e con carattere di continuità. Quando ciò accade,

ovviamente, non può essere disconosciuta la natura retributiva del

vitto e dell'alloggio; essi rappresentano parte del corrispettivo

convenuto e dovuto per il lavoro prestato e del loro equivalente in

denaro deve, pertanto, tenersi necessariamente conto ai fini della

determinazione della misura complessiva della retribuzione.

Dalla premessa che, in tutti i casi in cui siano convenzionalmente

dovuti, il vitto e l'alloggio concorrono a formare la retribuzione del

lavoratore discende evidente la conseguenza che non può prescindersi

dalla loro concreta valutazione quando occorra calcolare l'indennità

di anzianità da corrispondere per le ipotesi di licenziamento o di

dimissioni del lavoratore. Una puntuale regola in tal senso è

stabilita nell'art. 2121, ultimo comma, del codice civile, relativo al

computo delle indennità di preavviso e di anzianità, il quale

espressamente include nel calcolo della retribuzione "l'equivalente del

vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". La limitazione

prevista dall'art. 17 della legge impugnata che commisura, invece,

l'indennità di anzianità dei lavoratori domestici alla sola

retribuzione in denaro comporta, quindi, una disparità di trattamento

rispetto agli altri lavoratori subordinati che non appare fondata su

alcuna razionale giustificazione.

La norma denunciata, d'altronde, non si armonizza e, anzi, è in

palese contrasto col contenuto di altre disposizioni dello stesso testo

legislativo: non riesce, infatti, a comprendersi perché quella

valutazione esclusa nel computo dell'indennità di anzianità sia

stata, per contro, riconosciuta in tema di trattamento economico per le

ferie (durante le quali spetta al lavoratore "un compenso sostitutivo"

del vitto e dell'alloggio - art. 10); per il congedo matrimoniale (nel

quale "è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il

corrispettivo di quella in natura" - art. 15) e per il caso di

licenziamento senza preavviso (in cui è dovuto, oltre alla

retribuzione in denaro, anche "un compenso economico sostitutivo" del

vitto e dell'alloggio - art. 16, terzo comma).

Per le considerazioni anzi svolte va, quindi, ritenuta

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. della

norma impugnata nella parte in cui essa, nelle lettere a e b limita il

calcolo dell'indennità di anzianità alla sola retribuzione in denaro

e non valuta l'equivalente del vitto e dello alloggio che siano

convenzionalmente dovuti al prestatore di lavoro.

In siffata pronuncia restano, ovviamente, assorbiti gli altri

motivi di incostituzionalità prospettati in riferimento agli articoli

35 e 36 della Costituzione.

3. - Non fondata, invece, è la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal pretore di Firenze nei confronti dell'art.

14 della legge in esame.

Tale articolo stabilisce i compiti delle Commissioni provinciali

per il lavoro domestico fra i quali vi è quello di determinare le

tariffe convenzionali del vitto e dell'alloggio. Le deliberazioni delle

Commissioni sono rese esecutive con decreto prefettizio contro il quale

è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

che decide sentita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro

domestico.

Nel procedimento di formazione delle tariffe risulta assicurata la

partecipazione dei lavoratori domestici. I loro rappresentanti,

designati dalle associazioni sindacali di categoria, sono presenti, in

qualità di componenti ed in numero uguale a quello assegnato ai

rappresentanti dei datori di lavoro, sia nella Commissione centrale

(art. 11) che nelle Commissioni provinciali (art. 12). Viene così

protetta nella fase amministrativa la posizione dei lavoratori ai quali

non è inoltre preclusa, in base ai principi generali, la tutela

giurisdizionale prevista dall'ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a e

b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di

lavoro domestico" nella parte in cui l'indennità di anzianità, da

corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale

impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla

sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e

dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 della sopra citata legge 2 aprile 1958, n. 339, sollevata

in riferimento agli artt. 36 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza

28 marzo 1970, indicata in epigrafe, del pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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