Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17,

lett. b della legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del lavoro

domestico), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1974 dal pretore

di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Spella Corinna e

Caneschi Luigi, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4

settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio civile promosso da Corinna Spella contro

Luigi Caneschi e diretto al conseguimento, sulla base dell'art. 17,

lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro

domestico, della indennità di licenziamento per risoluzione del

rapporto di lavoro domestico ad ore, il pretore di La Spezia ha

sollevato, su istanza della parte attrice, con ordinanza del 1 aprile

1974, la questione di legittimità costituzionale del ricordato art.

17, lett. b, della legge 1958, n. 339, nonché del correlativo art. 1

della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 36,

primo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo, premesso che la rilevanza della proposta

questione poggerebbe sul fatto che solo attraverso il riconoscimento

della illegittimità costituzionale delle norme impugnate potrebbe

essere accolta la domanda attrice, osserva, nel merito, che il

meccanismo, per il quale verrebbe calcolata l'entità della indennità

di anzianità, determinerebbe una disparità di trattamento non

giustificabile tra il lavoratore domestico che abbia prestato almeno

quattro ore giornaliere di attività continuativa alle dipendenze di

più datori di lavoro, senza prevalenza di un rapporto sugli altri, e

il lavoratore domestico che abbia prestato le stesse ore giornaliere di

lavoro alle dipendenze di un solo datore.

In questo caso l'indennità verrebbe commisurata (art. 17, lett. b,

della legge) a quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno

di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio; nel primo caso, invece

(quello che riguarderebbe la parte attrice), attesa la limitazione di

cui all'art. 1 della stessa legge, sulla base di otto giorni per ogni

anno di servizio, con applicazione, pertanto, in forza

dell'orientamento giurisprudenziale, dell'art. 2245 del codice civile.

Una siffatta diversità di trattamento contrasterebbe con il

principio affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.75 del

1968 e n. 85 del 1972, secondo il quale l'indennità di anzianità

rivestirebbe carattere retributivo, costituendo parte del compenso

dovuto per il lavoro prestato.

Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 1 e 17, lett. b,

della legge 2 aprile 1958, n. 339 contrastino, nel determinare una

diversità di trattamento, ai fini della liquidazione della indennità

di anzianità, tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro

opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di

lavoro e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa

attività lavorativa giornaliera presso più datori di lavoro, ma

inferiore per ogni singolo alle quattro ore, con gli artt. 3, primo

comma, (e non 1, come erroneamente indicato nel dispositivo

dell'ordinanza di remissione) e 36, primo comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - È da premettere che il giudice a quo pone a fondamento della

proposta questione la circostanza che mentre nei primo caso la

indennità di anzianità verrebbe commisurata, per il disposto

dell'art. 17, lett. b, della legge n. 339 del 1958, ai quindici giorni

di retribuzione in danaro per ogni anno di anzianità sulla base

dell'ultimo stipendio, nel secondo caso, invece, stante la limitazione

di cui alla norma generale dell'art. 1 della stessa legge, verrebbe

commisurata a otto giorni di retribuzione, trovando applicazione la

disposizione contenuta nell'art. 2245, secondo comma, del codice

civile.

3. - Questa Corte, con la sentenza n. 27 del 1974, ha già posto in

risalto alcune caratteristiche che distinguono, differenziandolo dagli

altri rapporti di lavoro, il rapporto di lavoro domestico, e che ben

possono legittimare una diversa disciplina.

Non v'è dubbio che il legislatore ha inteso, con la legge 2 aprile

1958, n. 339, avente per oggetto la tutela del lavoro domestico, tener

conto, ai fini della estensione o meno a tutto il settore di questa o

quella previdenza, della qualità e della entità della prestazione in

concreto. Una tale scelta da parte del legislatore non puo essere

considerata né illogica né irragionevole, tanto più se si consideri

che la legge in questione non ha escluso il diritto del lavoratore

domestico che abbia prestato la propria opera lavorativa per un numero

inferiore alle quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennità di

anzianità, ma si è limitata solo a rendere possibile l'applicazione

della disposizione a carattere generale contenuta nell'art. 2245. Di

questo, del resto, ha già dato atto lo stesso giudice proponente

contenendo la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di

un particolare caso di specie. Infatti, egli parte dal presupposto che

la incostituzionalità della norma sarebbe raffigurabile solo nel fatto

che non consente, ai fini della liquidazione dell'indennità, il cumulo

delle prestazioni presso datori di lavoro diversi.

Accedendo alla tesi prospettata dal giudice a quo ne deriverebbe,

come conseguenza logica, che ogni singolo datore di lavoro, in quanto a

questo spetta la corresponsione dell'indennità, verrebbe gravato delle

conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro

datore di lavoro, quantunque la pluralità dei rapporti non sia in

alcun modo connessa. La connessione potrà eventualmente operare per il

conseguimento di quelle previdenze legate alla entità dei contributi

corrisposti.

Vale ricordare, poi, che questa Corte ha, in ripetute decisioni,

inquadrato altresì la portata dell'art. 36 della Costituzione,

stabilendo, tra l'altro, che l'esigenza di una retribuzione

proporzionata alla qualità del lavoro prestato si ricollega al

rapporto di scambio tra singolo prestatore d'opera e datore di lavoro.

Consegue, da ciò, che ogni datore di lavoro rimane legato, in tema

di corresponsione di adeguate retribuzioni, contestuali o differite,

come lo è la liquidazione della indennità di anzianità, agli

obblighi giuridici che discendono dal rapporto di lavoro che lo legano

al lavoratore e che nessun condizionamento, in relazione a tali

obblighi, può a lui far carico per il fatto che il medesimo lavoratore

sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la

tutela del lavoro domestico, sollevata in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di La

Spezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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