Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,

primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la

tutela del rapporto di lavoro domestico, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Mannini Emilio e Cenerini

Agostino, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Guarnati Maria e Golini Anna Maria,

iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente tra Emilio Mannini e Agostino

Cenerini, la Corte d'appello di Roma, dopo avere accertato che

l'appellante aveva prestato, quale lavoratore domestico, la sua opera

continuativa presso l'appellato per più di quattro ore giornaliere,

con ordinanza del 21 gennaio 1970 ha ritenuto applicabile alla specie

la legge 2 aprile 1958, n. 339 (che detta norme per la tutela del

rapporto di lavoro domestico), ed ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 3 della

Costituzione, dell'art. 17, comma primo, di detta legge nella parte in

cui la norma esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità

di anzianità in caso di licenziamento in tronco. Sarebbe violato

l'art. 36, perché l'indennità di anzianità riveste carattere

retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro

prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della

cessazione del rapporto; e perché il diritto all'indennità discende

dai principi consacrati dalla citata disposizione della Costituzione e

deve uniformarsi ad essi. Ed inoltre, la norma denunciata sarebbe in

contrasto con l'art. 3 perché con la relativa disciplina, messa a

raffronto con quella risultante, per una particolare categoria di

lavoratori, dagli artt. 9 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si

avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei

lavoratori domestici.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

citata legge n. 339 del 1958, in parte qua, è sollevata, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, anche dal tribunale di

Milano, con ordinanza dell'11 febbraio 1970, nel procedimento civile

vertente tra Maria Guarnati e Anna Maria Golini.

Circa la rilevanza, il tribunale ha osservato che secondo l'attrice

il licenziamento sarebbe avvenuto in tronco e non le sarebbe stata

corrisposta l'indennità di anzianità; ed in relazione al merito, ha

messo in evidenza la funzione integrativa che detta indennità avrebbe

nei confronti di quella del salario, ed ha richiamato la sentenza n. 75

del 1968 di questa Corte, con cui è stata dichiarata la parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile.

3. - Nei due giudizi, in questa sede, non si è costituita nessuna

delle parti private. E non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

E pertanto i due procedimenti hanno seguito le forme previste

dall'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe della Corte di

appello di Roma e del tribunale di Milano è sollevata la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958,

n.339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in

cui la norma esclude il diritto del lavoratore all'indennità di

anzianità in caso di licenziamento in tronco.

Secondo la Corte d'appello di Roma, l'indicata norma sarebbe in

contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

I due giudizi vengono pertanto riuniti e sono decisi con un'unica

sentenza.

2. - Sussiste la denunciata violazione dell'art. 36 della

Costituzione.

La Corte, con varie pronunce, a cominciare dalla sentenza n. 3 del

1966, ha osservato che l'indennità di anzianità dovuta all'atto della

cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva,

rientrando il relativo diritto nel complessivo trattamento economico

spettante al lavoratore subordinato a fronte dell'obbligo di

prestazione del lavoro, e come tale gode delle garanzie costituzionali

poste con l'art. 36; e che il detto diritto, qualunque sia il motivo o

la causa della cessazione del rapporto, non può essere negato o subire

limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano

consentite per il diritto alla retribuzione. E con sentenza n. 75 del

1968 ha, per ciò, dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui

escludeva il diritto del prestatore di lavoro subordinato

all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto di

lavoro derivata dal licenziamento per di lui colpa o da dimissioni

volontarie.

Codesto orientamento giurisprudenziale, adottato in ossequio al

precetto costituzionale dell'art. 36 e nel rispetto del principio di

eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ha riscontro in

norme legislative e tra le altre in quella dell'art. 9 della legge 15

luglio 1966, n. 604, che, per i prestatori di lavoro di cui al

successivo art. 10, prescrive che la detta indennità è dovuta "in

ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Ora, le regole sopra ricordate non possono non essere applicate

alla specie che non presenta, al riguardo, alcuna particolarità per

cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.

E per ciò va ritenuta l'illegittimità costituzionale della norma

denunciata nella parte in cui essa esclude che, in caso di

licenziamento in tronco del prestatore di lavoro domestico, gli sia

dovuta l'indennità di anzianità.

3. - Constatata la fondatezza della questione di legittimità

costituzionale della norma in oggetto in riferimento all'art. 36,

rimane assorbito ogni esame circa la prospettata violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma primo,

della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro

domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di

lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto

per licenziamento in tronco.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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