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[1]I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

[2]La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

[3]Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art20 · fonte del testo

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