Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Sono presentati alla Corte dei conti, perche' vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

[2]Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennita', o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.

Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari