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[1]Sono presentati alla Corte dei conti, perche' vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.
[2]Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennita', o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.
Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923
