DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
Testo vigente dal 2 luglio 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
Testo vigente dal 2 luglio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1996 al 2 luglio 1996. 111 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per le finalita' del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2. La facolta' prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-29;236~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.