DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
Testo vigente dal 3 marzo 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
Testo vigente dal 3 marzo 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1996 al 3 marzo 1996. 99 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1996, e' istituito un fondo per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, la cui utilizzazione e' stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e alla conseguente ripartizione provvede il Ministro del tesoro con propri decreti. La dotazione del fondo per il 1996 e' stabilita in lire 240 miliardi, da ridurre proporzionalmente in correlazione alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5. All'onere derivante dal comma 2 si provvede con le entrate di cui al presente decreto.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-02;1~art4 · fonte del testo
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