DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
Testo vigente dal 3 marzo 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
Testo vigente dal 3 marzo 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1996 al 3 marzo 1996. 90 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per le finalita' del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme della legge di contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso i mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi, che si rendessero necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, fatta eccezione per i sistemi d'arma.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-02;1~art3 · fonte del testo
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