Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 11, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", dovendosi, alla stregua dei principi enunciati nel dichiarare contestualmente l'illegittimità parziale dell'art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939, e successive modificazioni, riconoscere la spettanza della pensione di riversibilità in ogni caso al marito superstite, quale che sia la data del decesso della assicurata o pensionata.
Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 11 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1980 al 15 giugno 2006. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonche' in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art11 · fonte del testo
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