Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta. Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', sia stato introdotto da tale legge. La base pensionabile non puo' essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita. Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 443/1991

    Questione inammissibile
    9 dicembre 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per essere state impugnate disposizioni non applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, fattispecie che va definita alla stregua di normativa anteriore, prevedente l'onere della domanda sia per il vedovo che per la vedova di soggetto pensionato (art. 2, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703).

    Art. 3 cost. · Art. 160 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 256 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 257 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 32/1985

    Questione inammissibile
    30 gennaio 1985

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. - dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede che le disposizioni del d.P.R. medesimo si applicano, in relazione all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso, in quanto dall'esame degli atti processuali non risulta che la fattispecie oggetto del giudizio rientri fra quelle individuate, con criterio di riferimento temporale, dalle norme sospettate di incostituzionalità.

    Art. 136 cost. · Art. 256 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 129 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art256 · fonte del testo

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