Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/01/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 del

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218 (modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie); dell'art. 22, comma quinto, della legge 21

luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale), promossi con le

seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 maggio 1975 dal giudice

del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

Bensi Aurelio e l'INPS, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3

settembre 1975;

2) ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal tribunale di Ravenna nel

procedimento civile vertente tra Zeccoli Tonino e l'INPS, iscritta al

n. 137 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal tribunale di Ravenna nel

procedimento civile vertente tra Gatta Alvaro e l'INPS, iscritta al n.

357 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976;

4) ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Zanasi Germano e l'INPS, iscritta al

n. 645 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976;

5) ordinanza emessa il 4 febbraio 1977 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Oddone Ugo e l'INPS, iscritta al n.

160 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;

6) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal pretore di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra Roversi Giuseppe e l'INPS,

iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 14 marzo 1979.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Zanasi Germano, di

Roversi Giuseppe, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Ettore Patrizi per Zanasi, Marco Vais per

Roversi, Paolo Boer per l'INPS e il sostituto avvocato generale dello

Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile, vertente tra Aurelio

Bensi e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed avente ad

oggetto riconoscimento del diritto a pensione di riversibilità,

l'adito giudice del lavoro del Tribunale di Genova ha sollevato,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di

legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

13, comma quarto, r.d.l. 1939 n. 636 sub art. 2 della legge 4 aprile

1952, n. 218 (ora sostituito dall'art. 22, comma quinto, della legge 21

luglio 1965, n. 903), "perché tale norma ammette il marito, quale

coniuge superstite, al godimento della pensione di riversibilità

soltanto quando sia riconosciuto invalido ai sensi della stessa legge,

mentre non richiede questa condizione per la moglie superstite".

2. - Analoga questione di costituzionalità è stata sollevata

anche:

- dal Tribunale di Ravenna, con ordinanze 15 gennaio e 18 marzo

1976 (in cause Zeccoli- INPS e Gatta-INPS) in riferimento agli artt.

29, 31, 37, 38 oltreché 3, della Costituzione;

- dal Pretore di Bologna, con ordinanza 12 luglio 1976 (in causa

Zanasi-INPS), in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 37, 38 della

Costituzione;

- dal Pretore di Genova, con ordinanza 4 febbraio 1977 (in causa

Oddone-INPS), per contrasto con gli artt. 3, 4, 37, 38 della

Costituzione;

- dal Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 22 novembre 1978 (in

causa Roversi-INPS), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione.

3. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del Tribunale di Genova e

di Ravenna e del Pretore di Reggio Emilia si è costituito il convenuto

INPS, che ha sostenuto la piena legittimità della normativa impugnata.

Opposte conclusioni hanno rassegnato, invece, le parti private

Germano Zanasi e Giuseppe Roversi, costituitesi rispettivamente nei

giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Bologna e di Reggio

Emilia.

In questo secondo giudizio e in quello promosso dal Tribunale di

Ravenna è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per una dichiarazione

di infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :

1. - I Tribunali di Genova e Ravenna e Pretori di Bologna, Genova e

Reggio Emilia, con le ordinanze in epigrafe indicate, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636 (contenente modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), sostituito con

l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e con l'art. 22 della legge

21 luglio 1965, n. 903, per la parte in cui detta norma stabilisce che

spetta la pensione di riversibilità al marito superstite "solo nel

caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro", mentre analoga

condizione non prevede quando superstite sia invece la moglie.

La norma è denunziata per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione e, dai Pretori di Reggio Emilia e Genova, anche in

relazione (rispettivamente) agli artt. 4, 37, 38, 29 e 31 della

Costituzione.

Poiché la questione di legittimità costituzionale devoluta alla

Corte è sostanzialmente unica, i relativi giudizi vengono riuniti al

fine della decisione con unica sentenza.

2. - Il profilo ricorrente ed assorbente, sotto cui la questione è

prospettata nelle varie ordinanze di rinvio, è quello del mancato

rispetto del principio di eguaglianza da parte del legislatore.

Il dato di comparazione è rappresentato dal comma primo del citato

art. 13 r.d.l. n. 636/1939, secondo cui nel caso di morte del

pensionato o dell'assicurato, e sempreché per quest'ultimo sussistano

al momento della morte le condizioni di assicurazione e contribuzione,

spetta il trattamento di pensione, cosiddetto appunto di

riversibilità, alla moglie superstite. E, raffrontata tale

disposizione con la diversa disciplina stabilita, nel successivo comma

quinto dello stesso art. 13. per l'ipotesi opposta che superstite sia

il marito - in relazione alla quale è previsto invece che la pensione

è corrisposta solo se egli sia riconosciuto invalido al lavoro - si

denunzia che le due situazioni, che sarebbero identiche, sono regolate

in maniera difforme, senza che la disparità di trattamento abbia una

razionale giustificazione, ma unicamente per motivi di diversità di

sesso del coniuge superstite.

3. - La questione così prospettata è già stata esaminata da

questa Corte che, con sentenza n. 201 del 1972 (che giudici a quibus

non hanno mancato di ricordare), ebbe ad escludere il già allora

dedotto contrasto dell'art. 13 r.d.l. 1939 n. 636 con l'art. 3 della

Costituzione, ritenendo (anche in relazione alla precedente sentenza n.

119 del 1972, che aveva respinto analogo quesito di costituzionalità

della corrispondente disposizione per le pensioni a carico dello Stato,

di cui all'art. 11 legge 1958 n. 46) che non potessero essere

qualificate eguali, e quindi meritevoli dello stesso trattamento

giuridico, le situazioni conseguenti alla morte del dipendente o

pensionato, qualora superstite fosse la moglie ovvero il marito. E ciò

argomentò "dalla considerazione della realtà sociale che denuncia nel

campo del lavoro la minore probabilità che sia il marito anziché la

moglie a dipendere economicamente dal coniuge assicurato o pensionato e

fa apparire tale situazione come normale".

Questa affermazione viene ora appunto rimessa in discussione dai

giudici a quibus quali osservano criticamente sul punto che la realtà

del lavoro femminile nell'odierno assetto socio-economico del Paese e

la nuova configurazione legislativa dei rapporti patrimoniali tra

coniugi (introdotta con legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di

famiglia) non autorizzerebbero più una tale presunzione di dipendenza

economica della moglie dal marito.

4. - Ritiene la Corte, superando i propri ricordati precedenti, che

la questione oggi nuovamente sollevata sia fondata, a prescindere da un

esame comparativo delle posizioni dell'uomo e della donna quanto alle

possibilità di accesso al lavoro e al dato statistico della sua

prestazione.

Infatti ciò che unicamente rileva è che, rispetto al profilo

delle finalità di tutela perseguite dal legislatore con l'estensione

del trattamento di pensione al coniuge superstite, la situazione si

presenta con connotati assolutamente identici di fronte al decesso del

lavoratore assicurato o pensionato, sia questi il marito ovvero la

moglie.

5. - Occorre, invero, considerare che - già nel sistema

previdenziale per dipendenti pubblici attuato dalla prima legge (14

febbraio 1861, n. 173) di organizzazione amministrativa dello Stato

italiano e definito nel successivo testo unico approvato con r.d. 21

febbraio 1895, n. 70, in cui si rinviene (art. 104) la prima

regolamentazione dell'istituto in esame - , l'estensione del

trattamento di pensione in favore della moglie superstite del

dipendente defunto tendeva a realizzare una sorta di proiezione oltre

la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito

del marito, anche in correlazione all'obbligo normativo in tal senso

esistente.

E ciò, non tanto per eliminare uno stato di bisogno - quale poi

previsto come presupposto costante dalle disposizioni estensive del

beneficio della riversibilità ad altre categorie di soggetti come

figli maggiorenni collaterali e gli ascendenti -, sibbene per porre al

riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno.

Il che, appunto, dà ragione del fatto che non fossero richieste,

per la moglie superstite, altre condizioni che quelle stesse

costitutive del diritto a pensione del lavoratore defunto.

La mancata indicazione del marito tra beneficiari del trattamento

di riversibilità si spiega - sempre nell'ottica della regolamentazione

originaria dell'istituto su richiamata - non tanto con il fatto che il

lavoro della donna coniugata non trovasse riscontro nella situazione

sociale ed economica dell'epoca, almeno come dato di frequenza

apprezzabile, quanto e soprattutto in collegamento alla disciplina

civilistica che, di fronte ad un eventuale reddito di lavoro della

moglie, non prevedeva un obbligo di destinazione al sostentamento del

marito, se non per l'ipotesi eccezionale che questi non avesse mezzi

sufficienti e nei limiti di tale situazione di bisogno.

6. - A tale normativa previdenziale del pubblico impiego si è

sostanzialmente ispirata la legge n. 636 del 1939 sulle assicurazioni

generali invalidità e vecchiaia, che ha introdotto l'istituto della

riversibilità nell'ambito del lavoro privato, là dove ha previsto il

diritto a pensione della moglie superstite indipendentemente da un suo

stato di bisogno effettivo o presunto.

E, nell'estendere il trattamento di riversibilità anche in favore

del marito superstite, la stessa legge del 1939 (con la disposizione

appunto di cui all'art. 13, a sua volta poi ricalcato dall'art. 11

della legge 1958, n. 46 per pubblici dipendenti) lo ha subordinato alla

condizione dell'invalidità lavorativa, per identiche ragioni di

parallelismo con la disciplina del codice civile, quanto alla detta

correlazione tra apporto economico della moglie alla famiglia e limite

dello stato di bisogno del marito.

7. - Successivamente, però, la situazione sociale ed economica del

paese - come esattamente sottolineato anche in varie ordinanze dei

giudici di rinvio - è mutata profondamente. Ed in tale nuovo contesto

il lavoro femminile si è inserito come fenomeno di innegabile

rilevanza sociale. In particolare, il lavoro della donna coniugata,

indipendentemente da ogni considerazione statistica di frequenza, è

venuto assumendo, con riguardo alle ipotesi in cui in fatto comunque si

verifica, connotazione non diversa da quella del lavoro del marito,

quanto alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della

famiglia, per il soddisfacimento degli interessi comuni di questa.

Questa realtà, di assoluta evidenza sul piano effettuale, si

rispecchia del resto ora anche nella previsione normativa dell'art. 143

cod. civ., quale sostituito dall'art. 24 della legge di riforma del

diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 (secondo cui "entrambi i

coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla

propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai

bisogni della famiglia").

Ma giova notare che, già prima e indipendentemente da questo

intervento legislativo, l'esigenza di un'assoluta equiparazione

risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal

principio di parità dei coniugi sancito dagli articoli 3 e 29 della

Carta costituzionale; sicché la riforma del diritto di famiglia non ha

fatto che estrinsecare quanto era implicito nel dettato costituzionale.

Con tale dettato l'attuale art. 143 cod. civ. evidentemente si è

posto in sintonia; diversamente dal precedente art. 145 del codice

civile. Il quale ultimo, per altro, sia pur in prospettiva rovesciata

(secondo termini della questione a suo tempo sollevata) già aveva

formato oggetto di decisione di parziale illegittimità (sentenza n.

133 del 1970), sul presupposto appunto dell'esigenza di rispetto della

parità dei coniugi nei loro rapporti patrimoniali.

8. - Dovendo, pertanto, riconoscersi che la funzione di apporto

economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie

(ove di fatto questo sussista) è identica a quella assicurata dal

reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla

riversibilità, che tale apporto economico intende perpetuare oltre la

morte del coniuge lavoratore, non può razionalmente distinguere nella

disciplina le due situazioni (sotto il profilo considerato identiche)

conseguenti rispettivamente alla morte della moglie o del marito

assicurato o pensionato.

A questa logica, rispettosa dei precetti costituzionali suindicati,

si ispira la nuova legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) il cui art. 11

stabilisce testualmente che "le prestazioni ai superstiti erogate

dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. sono estese alle

stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato

al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge".

9. - La normativa precedente - e cioè appunto l'art. 13 r.d. 1939

n. 636 nella parte impugnata - in contrasto, invece, per le ragioni che

si è detto con parametri di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione,

va conseguenzialmente ora dichiarata illegittima.

E tale dichiarazione va estesa, ex art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, all'ultimo inciso dell'art. 11, comma primo, legge n. 903

del 1977 cit., in quanto limita la prevista attribuzione della pensione

di riversibilità, alle stesse condizioni previste per la moglie

superstite, al marito della assicurata o della pensionata "deceduta

posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge":

con il che la pensione di riversibilità spetta comunque al marito

superstite quale che sia la data del decesso della assicurata, o

pensionata.

Quanto all'art. 11 della legge 1958 n. 46 (che contiene norma

analoga a quella dell'art. 13 r.d. n. 636, comma quinto, in materia di

pensione per dipendenti statali) non si pone problema di declaratoria

di illegittimità derivata, risultando tale norma abrogata dall'art. 11

legge 1977 n. 903, che, ex comma secondo, si applica "anche ai

dipendenti dello Stato", e, per effetto della dichiarazione di parziale

illegittimità di cui sopra, senza limitazioni temporali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella

legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),

nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite è il

marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia

riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10";

dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma

primo, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole

"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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