Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lett. a) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Padova nel

procedimento civile vertente tra Bertelli Ferruccio c I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Cattani Luciano e I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Cattani Luciano.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 gennaio 1985

(R.O. n. 220/85) del Pretore di Padova e del 5 febbraio 1985 (R.O. n.

268/85) del Pretore di Modena, è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

3, secondo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai

fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità

premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la

vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della

inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del

sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha

dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa

questione, nella considerazione che la materia è ormai regolata

dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che con l'art. 19 ha

abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa

parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della

precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lettera a), della legge 8

marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost.

dai Pretori di Padova (R.O. n. 220/85) e di Modena (R.O. n. 268/85).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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