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Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'. Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

Testo in vigore dal 5 settembre 1962 al 26 ottobre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art7 · fonte del testo

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