Art. 158 codice privacy — Accertamenti

Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 4 parole tolte, 99 parole aggiunte.

… disciplina in materia di trattamento dei dati personali. I controlli di cui al comma tolto: a aggiunto: 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficioaggiunto: , con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato aggiunto: per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Gli accertamenti di cui tolto: al comma 1 aggiunto: ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o … entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamentoaggiunto: . Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art158 · fonte del testo

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