Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore. Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 5 settembre 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art8 · fonte del testo

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