Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. ((Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)). Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'. Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' ((degli stessi,)) l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati ((nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)).

Testo vigente dal 17 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1988 al 17 luglio 2024. 1 parola tolta, 42 parole aggiunte.

… accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. aggiunto: Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari. Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; … disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi tolto: nonche'aggiunto: , l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati aggiunto: nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art7 · fonte del testo

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