Art. 24 — Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1985 al 1 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali. 7 Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 1980, n. 384

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

La L. 23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1982 [...] A partire dalla stessa data e' soppressa l'indennita' di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendita, in atto dal 1 ottobre 1979".

L. 7 marzo 1985, n. 76

9

La L. 7 marzo 1985, n. 76 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".

Testo in vigore dal 17 marzo 1985 al 1 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1985

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1980 al 17 marzo 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 marzo 1985, n. 76

    La L. 7 marzo 1985, n. 76 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art24 · fonte del testo

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