Art. 23 — Patentino per la vendita dei generi di monopolio

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione puo' consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria piu' vicina al locale cui e' concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art23 · fonte del testo

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