Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua e' versata allo Stato quale quota fiscale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1958

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/1963

    Questione inammissibile
    9 aprile 1963

    Vedi: 40/63

    Art. 1 Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-12-19;1085~art1 · fonte del testo

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