I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a cio' incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attivita' di rivendita. E' in facolta' del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati. La dotazione sara' pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento. La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo: di 100 milioni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art5 · fonte del testo

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