Art. 67 — Visite agli istituti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 2012 al 20 marzo 2024. Leggi il testo vigente →

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

  • a)il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
  • b)i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
  • c)il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
  • d)i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
  • e)l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
  • f)il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
  • g)il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
  • h)gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
  • i)l'ispettore dei cappellani;
  • l)gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
  • l-bis)i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
  • l-ter)((i membri del Parlamento europeo)). L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Testo in vigore dal 21 febbraio 2012 al 20 marzo 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 21 febbraio 2012. 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodiatolto: .aggiunto: ;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominatiaggiunto: ;

aggiunto: l-ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art67 · fonte del testo

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