Ordinamento penitenziario

Art. 5 — Caratteristiche degli edifici penitenziari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attivita' in comune.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art5 · fonte del testo

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