Art. 43 — Dimissione
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La dimissione dei detenuti e degli internati e' eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione. Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonche' l'autorita' di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza. Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta. I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 9 giugno 1992
