Art. 31 — Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria

I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e' costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art31 · fonte del testo

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